DENOMINAZIONE - SEDE
Art. 1) Il "Gruppo Sportivo San Pio X" costituito con rogito del Notaio Giacomo
Burastero, alla residenza di Loano, in data 5 novembre 1981, repertorio n. 58668 viene
denominato SOCIETA SPORTIVA DILETTANTISTICA SAN PIO X PALLAVOLO. La denominazione ufficiale
può essere integrata con altre espressioni, in base a delibera del Consiglio
Direttivo. Essa è una associazione non riconosciuta. L'associazione è retta dal seguente statuto.
Art. 2) L'associazione ha sede in Loano, Via Bergamo civico dieci.
SCOPO E DURATA
Art. 3) - L'associazione ha lo scopo di praticare e propagandare l'attività
sportiva della pallavolo, e, a tal fine può partecipare a gare, tornei, e campionati;
indire manifestazioni, istituire corsi interni di formazione ed addestramento; realizzare
ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica dello sport tra i giovani e gli
adulti e così contribuire alla loro formazione psico-fisica, morale, spirituale
e culturale. Essa è una associazione sportiva dilettantistica e ricreativa a durata illimitata,
senza discriminazioni di sesso, di razza e di appartenenza politica. L'associazione potrà estendere il proprio scopo sociale ad altre discipline sportive
o culturali.
Art. 4) - L'attività deve svolgersi secondo le norme del presente Statuto e degli
eventuali Regolamenti che potranno essere emanati, nonché con l'osservanza di
quanto disposto negli Statuti e Regolamenti delle Federazioni Sportive o Associazioni
a carattere nazionale alle quali la società ritenesse di affiliarsi.
Art. 5 )L'associazione non ha scopi di lucro; durante la vita dell'associazione non
potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili, fondi, riserve o capitale,
salvo che questo non sia imposto dalla legge.
COLORI E STEMMA
Art. 6) I colori sociali sono il blu ed il giallo. Lo stemma ufficiale è configurato in un cerchio entro il quale una figura stilizzata
colpisce, saltando, una palla inviandola oltre una rete.
PATRIMONIO
Art. 7) Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili ed immobili
che pervengano all'associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte
di enti pubblici e privati o persone fisiche, nonché dagli avanzi netti di gestione. Per l'adempimento dei suoi compiti, l'associazione dispone delle seguenti entrate:
- dei versamenti effettuati dai fondatori originari;
- dei versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti
coloro che aderiscono all'associazione. Il Consiglio Direttivo provvede annualmente a determinare, con propria deliberazione
sia la quota associativa inizialmente posta a carico dei nuovi associati, sia la quota
annua di iscrizione per associati ordinari e junior. I versamenti sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso
di scioglimento dell'associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso
o di esclusione dall'associazione, può pertanto farsi luogo alla restituzione
di quanto versato a titolo di quota associativa iniziale, di quota annuale o di ulteriore
contributo. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e non crea quote indivise di
partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare,
né per successione a titolo universale.
ASSOCIATI
Art. 8) L'associazione si compone di un numero illimitato di associati ed è retta
dai principi della democraticità.
Art. 9) Essa è costituita dalle seguenti categorie di associati:
-associati Ordinari
-associati Junior
-associati Sostenitori
-associati Onorari
Art. 10) Sono associati Ordinari le persone maggiorenni la
cui domanda scritta viene accolta dal Consiglio Direttivo e che versano all'atto dell'ammissione
la quota sociale prevista. La domanda se non viene espressamente respinta entro quindici
giorni dal ricevimento viene considerata accolta. Gli associati ordinari hanno diritto
di voto e sono eleggibili. Sono associati Junior le persone minorenni la cui domanda viene accolta come indicato al punto precedente. La loro quota sociale prevista può essere accettata anche in forma rateale. Essi non hanno diritto di voto e non sono eleggibili. Sono associati Sostenitori le persone che versano contributi finanziari e che forniscono apporto logistico o tecnico. Essi sono nominati dal Consiglio Direttivo anche fra soggetti che non siano altrimenti associati. Gli associati Sostenitori hanno diritto di voto e sono eleggibili. Sono associati Onorari quelle persone che per particolari benemerenze sono nominati tali dal Consiglio Direttivo su motivata proposta di qualunque socio. Essi non hanno diritto di voto e non sono eleggibili.
Art. 11) L'associato all'atto dell'iscrizione accetta incondizionatamente e si impegna
a rispettare le norme del presente Statuto che dichiara di conoscere e del quale può
prendere visione presso la Sede sociale. L'associato ove in regola col pagamento della quota sociale stabilita dal Consiglio
Direttivo ha diritto di partecipare all'Assemblea ed alla vita associativa.
Art. 12) La qualifica di associato si perde per:
-dimissioni volontarie scritte presentate al Consiglio Direttivo; hanno effetto solo dopo la loro accettazione;
-per mancato rinnovo associativo con inadempienza nel pagamento della quota associativa annuale;
-per esclusione da parte del Consiglio Direttivo per accertata azione disonorevole e/o per condotta non conforme ai principi dell'associazione o che sia di ostacolo al raggiungimento delle finalità associative.
La decadenza e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo.
La delibera deve essere comunicata all'associato con lettera raccomandata. Avverso la
delibera di esclusione l'associato può ricorrere all'Assemblea entro 30 gg. dal
ricevimento della comunicazione.
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 14) L'Assemblea è la riunione in forma collegiale degli associati, del rappresentante
degli atleti/e, del rappresentante dei tecnici, che hanno diritto di voto. All’Assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti l'attività
necessaria per il conseguimento delle finalità associative.
Art. 15) L'assemblea deve riunirsi in sessione ordinaria almeno una volta all'anno su
convocazione del Consiglio Direttivo, ed in forma straordinaria su richiesta del Presidente
o di almeno un quinto degli associati, i quali devono indicare l'argomento della riunione. La convocazione degli associati avverrà per affissione dell'avviso presso la
Sede sociale quindici giorni prima della data stabilita.
Art. 16) L'Assemblea riunita in via ordinaria:
-
approva il rendiconto economico e finanziario ed il bilancio preventivo;
-
nomina per elezione - a scrutinio segreto - il Presidente dell'associazione, il
Vice Presidente ed il Segretario, nonché il Consiglio Direttivo ed il Tesoriere.
Art. 17) Le assemblee, ordinaria e straordinaria, sono validamente costituite
in prima convocazione quando sia presente la metà degli associati aventi diritto
deliberativo; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Non
è ammesso l'intervento per delega. Le delibere saranno valide quando avranno ottenuto la maggioranza semplice dei voti
validi. Le modifiche dello Statuto sono validamente approvate solo se ottengono la maggioranza
assoluta dei voti spettanti agli associati con diritto di voto; lo scioglimento dell'associazione
è validamente deliberato solo se ottiene il voto favorevole di almeno tre quarti
degli associati con diritto di voto deliberativo.
Art. 18) Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente
e dal Segretario. Copia dello stesso è messa a disposizione degli associati.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 19) Il Consiglio Direttivo è composto dagli associati eletti dall'Assemblea
validamente costituita. Possono ricoprire cariche associative i soli associati maggiorenni
in regola con il pagamento delle quote associative che non ricoprano analoghe cariche
associative in altre società e associative sportive dilettantistiche nell'ambito
della stessa disciplina sportiva; che non abbiano riportato condanne passate in giudicato
per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di qualsiasi
Federazione sportiva nazionale ad esso aderente a squalifiche o sospensioni per periodi
complessivamente intesi superiori a un anno.
Art. 20) Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, Vice Presidente, Segretario,
ed un minimo di altri due associati. L'Assemblea degli associati potrà stabilire
di volta in volta il numero degli associati che faranno parte del Consiglio Direttivo
(minimo cinque, massimo nove).
Art. 21) Il Consiglio Direttivo provvede alla gestione sia tecnica che amministrativa
dell'associazione ed a quanto altro previsto dal presente Statuto. Esso attua le delibere dell'Assemblea.
Art. 22) La riunione del Consiglio è valida con la presenza della maggioranza
dei suoi componenti.
Le delibere sono valide se approvate con la maggioranza dei presenti. In caso di parità
prevale il voto del Presidente.
Art. 23) Tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito.
Art. 24) La durata del Consiglio Direttivo è di anni uno. I componenti del Consiglio
sono rieleggibili.
Nel caso che, per qualsiasi ragione nel corso dell'esercizio, venissero a mancare uno
o più consiglieri, i rimanenti convocheranno l'assemblea ordinaria degli associati
per surrogare i mancanti che resteranno in carica sino alla scadenza naturale. Il Consiglio
Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni
o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi membri.
PRESIDENTE - VICEPRESIDENTE
Art. 25) Il Presidente dell'associazione è eletto dall'Assemblea degli associati
ordinari, sostenitori e dai rappresentanti degli atleti/e e dei tecnici; dura in carica
un anno. La sua elezione è subordinata al gradimento del Parroco pro tempore della Parrocchia San Pio X, che dovrà esprimere entro quindici giorni l'eventuale
parere negativo con comunicazione all'associazione.
Art. 26) Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione, che rappresenta
anche nei confronti della FIPAV.
Egli dirige l'associazione curandone gli aspetti amministrativi e tecnici, ma anche
quelli morali ed etici.
Art. 27) Il Presidente con cadenza annuale convoca l'Assemblea ordinaria dei soci. Inoltre
annualmente convoca e presiede riunioni degli atleti/e dei tecnici (tesserati per l'associazione
e maggiorenni) per l'elezione del rappresentante degli atleti/e e del rappresentante
dei tecnici. I rappresentanti così individuati esercitano tutti i diritti loro riconosciuti
in ambito associativo e sportivo.
Art. 28) Il Presidente custodisce i verbali delle suddette riunioni e ne cura cura la
trasmissione alla Fipav per il costante aggiornamento degli atti federali. Il Presidente può avvalersi per le attività istituzionali, con propria
determinazione, anche di collaboratori esterni.
Art. 29) Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento
temporaneo ed in quelle mansioni alle quali venga espressamente delegato.
SEGRETARIO E TESORIERE
Art. 30) Il Segretario dà esecuzione alla deliberazioni del Presidente del Consiglio
Direttivo, redige i verbali delle riunioni e attende alla corrispondenza. Si occupa,
coadiuvando il Presidente, del buon andamento dell'associazione e dei rapporti con la
Fipav.
Art. 31) Il Tesoriere, eletto dall'Assemblea anche al di fuori del Consiglio Direttivo,
collabora col Presidente e col Segretario curando l'amministrazione dell'associazione;
si occupa delle riscossioni e dei pagamenti. Redige il progetto di bilancio preventivo
ed il progetto di rendiconto economico e finanziario dell'associazione, che dovrà
presentare all'esame del Consiglio Direttivo che ha la facoltà di modificarli
e approvarli. Quest'ultimo una volta approvati il progetto di bilancio preventivo ed
il progetto di rendiconto economico e finanziario provvede a sottoporli all'approvazione
dell'Assemblea.
LIBRI - ESERCIZI
Art. 32) Oltre alla tenuta dei libri previsti per legge, l'associazione tiene:
- il libro verbali adunanze e deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro verbali del Consiglio Direttivo;
- il libro degli Associati.
Art. 33) Gli esercizi dell'associazione hanno durata annuale e si chiudono
il trenta giugno di ogni anno. Entro novanta giorni dalla data di chiusura di ogni esercizio
sociale, devono essere approvati dal Consiglio Direttivo il progetto di bilancio preventivo
ed il progetto di rendiconto economico e finanziario. Il Consiglio provvede alla convocazione
dell'assemblea fissandone l'adunanza entro i successivi trenta giorni.
CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Art. 34) Tutte le controversie che dovessero sorgere tra l'associazione e gli associati
saranno deferite al giudizio di un arbitro amichevole compositore. La parte che intende
proporre domanda di arbitrato deve trasmettere la propria richiesta a mezzo raccomandata
A.R. alla controparte, indicando i motivi del contendere. In mancanza di accordo sulla
nomina dell'arbitro, su ricorso della parte più diligente, la nomina sarà
delegata al presidente del Tribunale competente in ragione della sede legale dell'associazione.
L'arbitro potrà giudicare senza obbligo di formalità alcuna in via di
equità. Il lodo sarà pronunciato entro 60 giorni dalla data di insediamento
dell'arbitro e sarà comunicato alle parti mediante raccomandata A.R.. Le spese
a carico della parte soccombente.
SCIOGLIMENTO
Art. 35) Lo scioglimento della Società Sportiva Dilettantistica S. Pio X Pallavolo
deve essere deliberato in Assemblea Straordinaria degli associati con la presenza di
almeno due terzi degli aventi diritto al voto deliberativo e con la maggioranza di almeno
tre quarti dei presenti.
Art. 36) In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio residuo dovrà
essere devoluto, secondo la delibera dell'Assemblea che decide lo scioglimento, ad altra
società sportiva senza fini di lucro o ente, associazione od organizzazione avente
fini di pubblica utilità.
Art. 37) Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme degli artt. 36
e seguenti del Codice Civile.
Il presente Statuto e le sue eventuali modificazioni saranno comunicate alla Federazione
Italiana Pallavolo unitamente al verbale della relativa assemblea. Il presente Statuto sostituisce ed annulla ogni altro precedente statuto dell'associazione,
nonché ogni altra norma regolamentare in contrasto con esso. Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea dell'associazione nella
riunione dell'11 dicembre 2003.
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